1 Flight operations charges must be adjusted to conform to this Ordinance
2 Access and usage fees must be adjusted to conform to this Ordinance by 1 June 2015 at the latest.
3 Charges applicable before this Ordinance comes into force continue to apply until the new charges come into force.
4 If the airport operator demonstrates that its annual average return for the entire airport operation over the ten years before this Ordinance comes into force is below that of reasonable capital interest for the same period (Art. 17 and Annex 1), it may apply to the FOCA for consideration of part of this difference when airport charges are set. In this case, the following applies:
1 Le tasse per le operazioni di volo devono essere adeguate alla presente ordinanza:
2 Le indennità di accesso e le indennità di utilizzo devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi il 1° giugno 2015.
3 Le tasse applicabili prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino all’entrata in vigore delle nuove tasse.
4 Se l’esercente dell’aeroporto comprova che il suo rendimento medio annuo per l’intero esercizio dell’aeroporto nei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza è inferiore all’adeguata rimunerazione del capitale (art. 17 e allegato 1) per tale periodo, può chiedere all’UFAC che una parte della differenza venga considerata nel determinare le tasse aeroportuali. A tal fine vale quanto segue:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.