745.21 Ordinance of 17 August 2011 on the Security Units of Public Transport Companies (PTSO)

745.21 Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

Art. 2 Definitions

In this Ordinance:

a.
Security undertaking means a private organisation under the Article 5 paragraph 3 PTSA;
b.
Security personnel means employees of a security or Transport Police service who perform security tasks.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a.
impresa di sicurezza: un’organizzazione privata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LFSI;
b.
personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.