745.21 Ordinance of 17 August 2011 on the Security Units of Public Transport Companies (PTSO)

745.21 Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

Art. 10 Agreement with the police authorities

The transport company or security undertaking shall set forth the arrangements for their cooperation with the cantonal or communal police authorities in a written agreement. A copy of this agreement must be sent to the FOT.

Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia

L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all’UFT.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.