1 The Investigation Bureau may summon persons who can provide the useful information. The form and content of the summons are governed by Article 201 of the Criminal Procedure Code18 (CrimPC).
2 The summons shall be served at least three days prior to the date fixed. When determining the date, appropriate account shall be taken of the availability of the person being summoned.
3 In cases of urgency or with the consent of the person being summoned, the requirements relating to form and deadlines may be waived.
1 L’ufficio d’inchiesta può citare persone in grado di fornire informazioni utili. La forma e il contenuto della citazione si basano sull’articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP)17.
2 La citazione è notificata almeno tre giorni prima del termine stabilito. Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.
3 In casi urgenti o con il consenso della persona da citare si può derogare ai requisiti relativi alla forma e ai termini.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.