734.5 Ordinance of 25 November 2015 on Electromagnetic Compatibility (OEMC)

734.5 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Art. 19 Obligations to cooperate

1 In response to a justified request from OFCOM, economic operators must send it all the information and documents required to demonstrate the conformity of the apparatus with this Ordinance.

2 The information and documents must be provided in paper or electronic form in a language that OFCOM can easily understand.

3 At OFCOM’s request, economic operators and information society service providers shall cooperate on any measures taken to eliminate the risks posed by apparatus which they have placed on the market. This obligation also applies to the authorised representative for the apparatus covered by its mandate.23

23 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6137).

Art. 19 Obblighi di collaborazione

1 Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’apparecchio alla presente ordinanza.

2 Le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse per scritto in formato cartaceo o elettronico in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.
3 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che gli apparecchi da essi messi a disposizione sul mercato presentano. Quest’obbligo si applica anche al mandatario per gli apparecchi che rientrano nel suo mandato.23

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.