732.12

Safeguards Ordinance of 4 June 2021 (SaO)

732.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sull'applicazione delle salvaguardie

Art. 29 Restrictions

1 The SFOE may restrict the activities of the IAEA inspectors in order to:

a.
ensure compliance with the provisions governing workplace safety, radiation protection or nuclear security;
b.
protect sensitive information.

2 It may deny the IAEA inspectors access to the facilities if:

a.
the IAEA does not provide the required documents in due time, in particular the personal data relating to the inspectors, or if it has not made the required clarifications;
b.
regulations governing workplace safety or radiation protection would be violated.

Art. 29 Limitazioni

1 L’UFE può limitare l’attività degli ispettori dell’AIEA al fine di:

a.
soddisfare le prescrizioni di sicurezza del lavoro, di radioprotezione o della sicurezza nucleare esterna;
b.
impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.

2 Esso può negare agli ispettori dell’AIEA l’accesso agli impianti, se:

a.
l’AIEA non fornisce per tempo i documenti necessari, in particolare i dati personali degli ispettori, o se non provvede ai dovuti chiarimenti;
b.
vengono violate prescrizioni di sicurezza del lavoro o di radioprotezione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.