732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 76

42 Repealed by Annex No 70 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, with effect from 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).

Art. 75 Protezione dei dati

1 Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell’ambito dello scopo della presente legge.

2 Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo.

3 I dati possono essere conservati elettronicamente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.