732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 66 Transfer

1 The licensing authority may transfer a licence to a new holder if the latter meets the specified requirements.

2 A general licence for a nuclear power plant may be transferred if the previous holder has also secured the financing of decommissioning and disposal in accordance with the duration of operation.

3 The Federal Council is responsible for the transfer of a general licence. Before doing so, it shall first request the authorities of the canton in which the installation is located to submit an advisory opinion.

4 When a general licence is thus transferred, the construction licence and operating licence shall be transferred with it. Construction licences and operating licences may not be transferred separately.

5 In the procedure governing the transfer of a general licence, only the applicant and the previous licence holder shall have the status of party. The provisions of the APA33 apply.

6 Licences for handling nuclear goods and radioactive waste are non-transferable.

Art. 66 Trasferimento

1 L’autorità concedente può trasferire un’autorizzazione, purché il nuovo titolare ne adempia le condizioni.

2 L’autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre il titolare attuale ha garantito la copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento conformemente alla durata dell’esercizio.

3 Per il trasferimento dell’autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede previamente il parere del Cantone di sito.

4 Con l’autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d’esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d’esercizio non possono essere trasferite da sole.

5 Nella procedura per il trasferimento dell’autorizzazione di massima soltanto il richiedente e il titolare attuale hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA33.

6 Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.