1 Appeals against decisions that are issued under this Act may be filed with the Federal Administrative Court.
2 The Federal Supervisory Authority may exercise the rights of appeal under federal and cantonal law against rulings by cantonal authorities in application of this Act and its implementing provisions.
3 Cantonal authorities shall notify the supervisory authority, immediately and free of charge, of its decisions that are subject to appeal.
1 Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 L’autorità di vigilanza della Confederazione è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.
3 Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni impugnabili all’autorità di vigilanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.