1 Each commune shall draw up an inventory of homes each year.
2 The inventory of homes must as a minimum indicate the total number of homes and the number of principal homes.
3 The commune may also list homes deemed equivalent to principal homes as a separate category and add this category of homes to the principal homes.
4 The Federal Council shall regulate the requirements for the inventory of homes and determine the details of its publication.
1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni.
2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il numero complessivo delle abitazioni e il numero delle abitazioni primarie.
3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.