1 Any person who wilfully disregards a restriction on use in terms of this Act shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to monetary penalty.
2 If the offender acts through negligence, he or she shall be liable to a monetary penalty not exceeding 180 daily penalty units.
3 If the restriction on use is subsequently revoked, the offender shall be liable to a monetary penalty not exceeding 90 daily penalty units.
4 Prosecution shall be deferred until a legally binding decision has been taken on the suspension or amendment of a restriction on use.
1 Chiunque, intenzionalmente, non osserva una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
3 Se la limitazione d’uso è revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4 Fino alla conclusione con sentenza passata in giudicato di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale è differito.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.