1 The authority responsible for the residents’ register office in a commune with a proportion of second homes in excess of 20 per cent shall notify the building authority of persons who:
2 The land registry shall notify the building authority of the recording in the land register of any transfer of ownership of property located in a commune with a proportion of second homes in excess of 20 per cent in respect of which a restriction on use has been noted in accordance with Article 7 paragraph 1. The cantons shall regulate the notification procedure.
3 The information required from the residents’ register offices and the land register in order to implement Articles 4 and 7 may be recorded in the Federal Register of Buildings and Dwellings. The information shall be recorded by the authority competent for updating this register.
1 L’autorità preposta al controllo abitanti in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie le persone che:
2 L’ufficio del registro fondiario notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie l’avvenuta iscrizione nel registro fondiario del trasferimento di proprietà di un fondo situato in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento e per il quale è menzionata una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. I Cantoni disciplinano l’esecuzione di tali notifiche.
3 Le informazioni del controllo abitanti e del registro fondiario necessarie ai fini dell’esecuzione degli articoli 4 e 7 possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni. I dati sono registrati dall’autorità preposta alla tenuta di tale Registro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.