1 The cantons shall adapt their structure plans to the requirements of Articles 8 and 8a paragraph 1 within five years of the commencement of the amendment of 15 June 2012.
2 The total area of building zone legally created in the given canton may not be increased until the amendments to the structure plans have been approved by the Federal Council.
3 On expiry of the deadline set in paragraph 1, new building zones may only be created if the amendment of the given canton’s structure plan has been approved by the Federal Council.
4 The cantons shall arrange appropriate compensation procedures for considerable advantages and disadvantages in accordance with the requirements of Article 5 within five years of the amendment of 15 June 2012 coming into force.
5 On expiry of the deadline set in paragraph 4, new building zones may not be created in cantons unless they have appropriate compensation procedures in accordance with the requirements of Article 5. The Federal Council determines these cantons following a hearing.
89 Inserted by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
1 I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012.
2 Fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.
3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.
4 I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un’adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell’articolo 5.
5 Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un’adeguata compensazione secondo i requisiti dell’articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.
91 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
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