653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Art. 29 Third-party claims arising from cash value insurance contracts and annuity contracts upon maturity

1 If a claim arising from a cash value insurance contract or an annuity contract becomes due and the individual or entity entitled to the claim is not the previous account holder, this third party entitled to the claim shall be treated as the holder of a new account.

2 Before fulfilling the claim, the reporting Swiss financial institution must have a self-certification from the third party entitled to the claim. This is without prejudice to cases where the financial institution:

a.
can establish on the basis of information in its possession or public information that the entity entitled to the claim is not a reportable person;
b.
can apply the alternative procedure for financial accounts held by individual beneficiaries of a cash value insurance contract or an annuity contract in accordance with the applicable due diligence obligations in the CRS.

3 If the reporting Swiss financial institution is unable to fulfil the claim arising from the contract due to the absence of a self-certification, the third party entitled to the claim is in default. The consequences of default will be suspended for the financial institution until the self-certification is received.

4 Article 11 paragraphs 8 and 9 of the AEOIA do not apply.

Art. 29 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita

1 Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l’ente avente il diritto non è l’attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come titolare di un nuovo conto.

2 Prima di soddisfare un diritto esigibile l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un’autocertificazione della terza persona avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l’istituto finanziario:

a.
sulla base di informazioni in suo possesso o di pubblico dominio può determinare che l’ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione;
b.
secondo le regole supplementari di adeguata verifica contenute nello SCC può ricorrere alla procedura alternativa applicabile ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.

3 Se l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il diritto esigibile derivante dal contratto a causa dell’assenza dell’autocertificazione, si ha costituzione in mora della terza persona avente diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario fino all’ottenimento dell’autocertificazione.

4 L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non è applicabile.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.