653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 10 Further details on the general reporting requirements

1 In order to determine the balance or value of a financial account or other amount, the reporting Swiss financial institution must convert the amount into US dollars by applying a spot rate.24 For the purpose of account reporting, the reporting Swiss financial institution shall determine the spot rate as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period for which the account is being reported.

2 The Federal Council shall determine the criteria according to which:

a.
the amount and characterisation of payments credited to a reportable account are to be determined;
b.
the different types of accounts are to be assigned to the categories of financial accounts defined in the applicable agreement.

3 If a reportable person dies, the reporting Swiss financial institution shall continue to treat the account as it did before the death until such time as it is notified of the estate or the legitimate heirs.

24 Amended by No I of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).

Art. 10 Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

1 Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o qualsiasi altro importo, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l’importo in dollari americani applicando un tasso di cambio a pronti.30 Per effettuare la comunicazione del conto, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione stabilisce il tasso di cambio a pronti dell’ultimo giorno dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione per cui il conto è comunicato.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui occorre:

a.
determinare l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione;
b.
attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell’accordo applicabile.

3 In caso di decesso di una persona oggetto di comunicazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione tratta il relativo conto come prima del decesso fino a quando non gli sono resi noti la successione con personalità giuridica propria o gli eredi autorizzati.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 2019 6759).

 

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