1 This Act governs the implementation of the automatic exchange of information in tax matters (automatic exchange of information) between Switzerland and a partner jurisdiction in accordance with:
2 The deviating provisions of individual applicable agreements are reserved.
1 La presente legge disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’accordo applicabile nel singolo caso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.