1 ETS participants shall inform the competent authority without delay in accordance with Annex 14 about:
3 Installation operators that carry on an activity in accordance with Annex 6 and that are exempt from the requirement to participate in the ETS shall notify the FOEN immediately:
169 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
170 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.172
2 L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.
3 Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.
4 L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.173
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
173 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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