641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 46a Allocating emission allowances free of charge to installation operators participating in the ETS for the first time and to installation operators with new sub-installations

1 An installation operator that participates for the first time in the ETS after 1 January 2021 shall receive an allocation of emission allowances free of charge from the reserve in accordance with Article 45 paragraph 2 from the start of its participation in the ETS.

2 If an operator already participating in the ETS brings an additional unit decisive for emission allowances to be allocated free of charge (a sub-installation) into operation, it shall be allocated emission allowances free of charge from the portion mentioned in Article 45 paragraph 2 from the start of operations.

3 Emission allowances are allocated free of charge in accordance with Article 46 and 46b.

139 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014 (AS 2014 3293) Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

Art. 46b Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

1 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1.

2 Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda.

3 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

4 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2.

5 Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

141 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

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