1 If the average CO2 emissions of a fleet of new vehicles of a large-scale importer or of any vehicle of a small-scale importer are reduced by using eco-innovations, the reduction shall be taken into account up to a maximum of 7g CO2/km.
2 The CO2 reductions achieved as a result of eco-innovations that are indicated in the COC shall be multiplied by the following factors and the result arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km:
3 In the case of vehicles that can be fuelled by a mixture of natural gas and biogas, the percentage of the biogenic component under Article 12a paragraph 2 the Energy Efficiency Ordinance of 1 November 201791 shall be deducted from the CO2 emissions; the result shall be arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km.
90 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
1 Se le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO2/km.
2 Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con innovazioni ecocompatibili dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km:
3 Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO2 viene dedotta la quota biogena secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201792 sull’efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
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