1 Before placing a vehicle on the market for the first time, importers must provide FEDRO with the data required for its allocation to the importer and for the calculation of any penalty.
1bis In the case of vehicles with a type approval or a data sheet in accordance with Articles 3 and 3a RVTAO and in the case of vans and light articulated vehicles with a multi-stage type approval in accordance with Article 3 number 7 of Directive 2007/46/EC84 or in accordance with Article 3 number 8 of Regulation (EU) 2018/85885, a large-scale importer may submit COC-based data to the SFOE for the sanctions calculation by 31 January of the year following the reference year. In order to verify the data, the SFOE may request the large-scale importer to provide a duplicate or a copy of the COC.86
2 A small importer must also pay FEDRO the penalty under Article 13 of the CO2 Act before placing a vehicle on the market for the first time, if such a penalty is due.
83 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).
84 See footnote to Art. 17a para. 2.
85 See footnote to Art. 17 para. 2 let. b.
86 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2022 311).
1 Gli importatori devono comunicare all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione di un veicolo i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.
1bis Per i veicoli titolari di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a OATV, nonché per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’omologazione in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE85 o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/85886, un grande importatore può presentare all’UFE i dati basati sul COC per il calcolo della sanzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento. Ai fini del controllo dei dati, l’UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.87
2 Un piccolo importatore deve inoltre versare all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione di un veicolo un’eventuale sanzione dovuta secondo l’articolo 13 della legge sul CO2.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
85 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
86 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 2 lett. b.
87 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
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