641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 146h Provisional refund of the CO2 levy

1 The FOCBS may provisionally refund the CO2 levy to the following installation operators on application:

a.
installation operators that have given notice of their obligation to participate in the ETS in accordance with Article 146g paragraph 1 or that have submitted an application to participate in the ETS in accordance with Article 146g paragraph 4;
b.
installation operators with a reduction obligation that have submitted an application to extend their reduction obligation under Article 31 paragraph 1bis of the CO2 Act.

2 The following operators must repay provisionally refunded amounts, including interest:

a.
operators under paragraph 1 letter a: if they withdraw their application to participate in the ETS or if their application is rejected;
b.
operators under paragraph 1 letter b: if their reduction obligation does not materialise.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO2

1 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti:

a.
gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 4;
b.
gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2.

2 Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

a.
i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
b.
i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.