1 The Confederation shall maintain a public emissions trading register. The register shall be used to keep records of and to conduct transactions in emission allowances, attestations and emission reduction certificates.
2 Persons may only be entered in the emissions trading register if they have their registered office or are resident in Switzerland or in the EEA and hold a bank account in Switzerland or in the EEA. The Federal Council shall regulate any exceptions.
3 The Federal Council may stipulate that payments of money in connection with the auctioning of emission allowances may only be made via bank accounts in Switzerland or in the EEA.
1 La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni. Il registro serve alla conservazione e transazione di diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni.
2 Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e che dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.
3 Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alle vendite all’asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.