1 Opposition may be filed against rulings based on Articles 31–33 or related implementing provisions.
2 The opposition must be made in writing to the competent authority within five days of the ruling being issued. It must contain an application and set out the facts justifying opposition.
1 Le decisioni fondate sugli articoli 31–33 o sulle relative disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante opposizione.
2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.