1 The Federal Council may, during the period in which the economic intervention measures apply, declare other statutory provisions to be inapplicable. Such provisions are listed in Annex 1.
2 Provisions may only be declared inapplicable insofar as they contradict the measures pursuant to this Act.
3 The declaration of inapplicability may not have any irreversible impact or one extending beyond the period during which the measures are in place.
4 In the case of imminent or existing severe shortages, the Federal Council may introduce further provisions to Annex 1.
1 Per la durata di validità delle misure d’intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. Tali disposizioni sono elencate nell’allegato 1.
2 Le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.
3 La dichiarazione di inapplicabilità non può avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.
4 Il Consiglio federale può completare l’elenco delle disposizioni di cui all’allegato 1 se una situazione di grave penuria è già sopraggiunta o è imminente.
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