1 If the monies in the guarantee funds are insufficient to cover the costs of storage and price losses on compulsory stocks, the private administering entities (Art. 16) shall take the necessary measures. They may not levy guarantee fund contributions on domestically produced foodstuffs, feedstuffs, seeds or plants.
2 If it can be shown that the costs of compulsory storage cannot be covered by the measures referred to in paragraph 1 nor by the measures prescribed by the FONES in accordance with Article 17 paragraph 2, the Confederation shall bear all or part of the uncovered costs. In the case of foodstuffs, feedstuffs, seeds and plants, the Confederation shall assume all uncovered costs.
3 The Federal Council shall set the criteria according to which it shall assume costs.
1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie. Non è ammesso riscuotere una tassa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.
2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 nonché con le misure ordinate dall’UFAE secondo l’articolo 17 capoverso 2, la Confederazione assume, integralmente o in parte, i costi non coperti. Nel caso di derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale, la Confederazione assume integralmente i costi non coperti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l’assunzione dei costi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.