1 Companies may make an arrangement with the FONES to stockpile certain amounts of essential goods of a certain quality, even though the Federal Council does not require stocks of them to be held.
2 Articles 10, 11 paragraphs 1 and 2, 12 and 13 apply by analogy.
3 In the case of economic intervention, the companies may use at least half of these stocks for their own needs or to supply customers.
1 Le imprese possono convenire con l’UFAE di costituire scorte, per quantitativi determinati e di qualità determinata, di beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale non ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie.
2 Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.
3 In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.