1 Goods held as compulsory stocks shall be the property of the holder.
2 Goods to which third parties claim ownership rights can only be held as compulsory stocks if all entitled parties undertake jointly to operate at the service of the Confederation and if necessary of the loan provider.
1 Le merci depositate a titolo di scorta obbligatoria devono essere di proprietà del depositario della scorta obbligatoria.
2 Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all’occorrenza, nei confronti del mutuante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.