1 The central office operates the following databases:
2 Every canton shall operate an electronic information system on the acquisition and possession of firearms.
3 In addition to the information system under paragraph 2, they may also operate a harmonised common information system on the acquisition and possession of firearms and designate a body that is responsible for merging and managing the data.
4 The information systems under paragraphs 1 and 3 may be consulted by users in accordance with their access rights by means of a single search request.
5 The Confederation may provide support for measures to harmonise the information systems defined under paragraphs 1–3.
6 The Federal Council defines the conditions that must be fulfilled in order to obtain funding from the Confederation under paragraph 5.
130 Amended by No I 5 of the FA of 25 Sept. 2015 on Improving the Exchange of Information between Authorities in relation to Weapons, in force since 1 July 2016 (AS 2016 1831; BBl 2014 303).
1 L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
2 Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.
3 Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.
4 I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari.
5 La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1–3.
6 Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.
134 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.