The import of war materiel shall be authorised if it is not contrary to international law or national interests.
L’importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.