The export of replacement parts for war materiel whose export has been authorised shall also be authorised if no exceptional circumstances have arisen in the intervening period that would require the revocation of the original licence.
L’esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.