1 The authorities responsible for the collection, updating and management of official geodata shall also guarantee the lasting availability of this geodata.
2 In relation to official geodata under federal legislation, the Federal Council shall regulate:
1 Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base garantisce la disponibilità duratura dei geodati di base.
2 Riguardo ai geodati di base di diritto federale, il Consiglio federale disciplina:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.