1 The authority responsible for the collection, updating and management of official geodata under federal legislation may allow access to this geodata as well as its use and distribution; the authorisation is subject to consent. Consent is granted by:
2 The Federal Council shall issue further regulations regarding:
1 Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base può subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati di base di diritto federale, nonché la loro utilizzazione e trasmissione. L’autorizzazione è rilasciata mediante:
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.