1 The Federal Council shall appoint a committee of experts for animal experiments. It shall advise the FSVO and make itself available to the cantons for questions of a fundamental nature and controversial cases.60
2 The Federal Committee on Animal Experiments shall cooperate with the Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology.
60 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055)
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all’USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.60
2 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano.
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
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