1 Each canton shall appoint a committee of experts for animal experiments which is independent of the authorisation authority and in which the animal welfare organisations are appropriately represented. Two or more cantons may appoint a joint committee.
2 The committee reviews applications and makes a submission to the authorisation authority. It shall be consulted on the inspection of laboratory animal facilities and the conduct of experiments. The cantons may entrust further duties to the committee.
1 Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall’autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.
2 La commissione esamina le domande e formula una proposta all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.