455 Animal Welfare Act of 16 December 2005 (AniWA)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 20e Supplementary regulations

The Federal Council regulates:

a.
cooperation with the cantons;
b.
the data catalogue;
c.
responsibilities for data processing;
d.
access rights, specifically the scope of access granted in the call procedure;
e.
the organisational and technical measures necessary to ensure data protection and data security, specifically the conditions under which access can be granted;
f.
archiving;
g.
retention and deletion periods.

Art. 20e Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina:

a.
la collaborazione con i Cantoni;
b.
il catalogo dei dati;
c.
le responsabilità relative al trattamento dei dati;
d.
i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
e.
le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell’accesso;
f.
l’archiviazione;
g.
i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.