1 On accessing genetic resources in Switzerland, the user must record and retain and following information and pass it on to subsequent users:
2 If the name and address of the person under paragraph 1 letter d are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.
3 The user must notify the FOEN of the information specified in paragraph 1 before market approval or, if such approval is not required, before the commercialisation of products developed on the basis of utilised genetic resources.
4 Notification may also be given voluntarily, in particular if no commercialisation is intended.
5 The user receives a register number as evidence of the notification and, on request, an attestation to the effect that the Swiss provisions on access and sharing of benefits have been complied with.
6 The information specified in paragraph 1 must be retained in accordance with the requirements set out in Article 3 paragraph 5 and be made available on request to the implementing authorities.
7 Genetic resources in respect of which the information specified in paragraph 1 has already been recorded and made available to the FOEN in global form in connection with a different procedure are exempt from the notification requirements under paragraph 3.
1 Nell’accedere a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:
2 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera d siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.
3 Prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se tale autorizzazione non è necessaria, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche, l’utente deve notificare all’UFAM le informazioni di cui al capoverso 1.
4 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.
5 A prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni svizzere sull’accesso e sulla condivisione dei benefici.
6 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 5 e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive.
7 Sono escluse dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 3 le risorse genetiche per le quali le informazioni di cui al capoverso 1 sono già state registrate nel quadro di un’altra procedura e messe globalmente a disposizione dell’UFAM.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.