451.61 Ordinance of 11 December 2015 on the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (Nagoya Ordinance, NagO)

451.61 Ordinanza dell' 11 dicembre 2015 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)

Art. 8 Access to genetic resources in Switzerland

1 On accessing genetic resources in Switzerland, the user must record and retain and following information and pass it on to subsequent users:

a.
the name and address of the user;
b.
description of the genetic resource or subject matter and its utilisation;
c.
date on which and location where the genetic resource was accessed;
d.
in the case of direct acquisition of the genetic resource from a third party: the name and address of this person and the date of acquisition;
e.
in the case of the transfer of genetic resources: the name and address of the subsequent user and the date of the transfer.

2 If the name and address of the person under paragraph 1 letter d are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.

3 The user must notify the FOEN of the information specified in paragraph 1 before market approval or, if such approval is not required, before the commercialisation of products developed on the basis of utilised genetic resources.

4 Notification may also be given voluntarily, in particular if no commercialisation is intended.

5 The user receives a register number as evidence of the notification and, on request, an attestation to the effect that the Swiss provisions on access and sharing of benefits have been complied with.

6 The information specified in paragraph 1 must be retained in accordance with the requirements set out in Article 3 paragraph 5 and be made available on request to the implementing authorities.

Genetic resources in respect of which the information specified in paragraph 1 has already been recorded and made available to the FOEN in global form in connection with a different procedure are exempt from the notification requirements under paragraph 3.

Art. 8 Accesso alle risorse genetiche in Svizzera

1 Nell’accedere a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:

a.
nome e indirizzo dell’utente;
b.
descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utilizzazione;
c.
momento e luogo dell’accesso alla risorsa genetica;
d.
in caso di acquisizione diretta della risorsa genetica da parte di una persona terza, nome e indirizzo di questa persona e momento dall’acquisizione;
e.
in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e data della trasmissione.

2 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera d siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.

3 Prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se tale autorizzazione non è necessaria, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche, l’utente deve notificare all’UFAM le informazioni di cui al capoverso 1.

4 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.

5 A prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni svizzere sull’accesso e sulla condivisione dei benefici.

6 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 5 e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive.

7 Sono escluse dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 3 le risorse genetiche per le quali le informazioni di cui al capoverso 1 sono già state registrate nel quadro di un’altra procedura e messe globalmente a disposizione dell’UFAM.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.