The FSO discloses to the GLEIF the data required for registration in the GLEIF register.
L’UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l’iscrizione nel registro GLEIF.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.