1 The institutions, public corporations and other legal entities named in the Annex are partly subject to the Act. The provisions of the Act and the implementing provisions of this ordinance apply in the following areas:
2 For the Swiss National Bank, paragraph 1 letters a–e applies, other than for statistical work that is instructed by the Federal Council under Article 2 paragraph 1 letter a of the Act.
1 Sono parzialmente sottoposti alla legge gli istituti, le corporazioni e le altre persone giuridiche menzionati nell’allegato. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza concernenti i seguenti campi:
2 Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.