1 The Federal Council shall appoint the Auditing Body.
2 The Auditing Body and audits shall be subject to the provisions of federal legislation applying by analogy to regular audits of stock companies.
3 The Auditing Body shall verify the annual financial statements and the status report on implementation of a suitable risk management system as well as the information on human resources development.
4 It shall provide the Board of Directors and the Federal Council with a comprehensive audit report.
5 The Federal Council may have the auditing body clarify certain issues.
6 The Federal Council may dismiss the Auditing Body.
1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione.
2 Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all’ufficio di revisione.
3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Innosuisse nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.
4 Esso presenta al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esauriente sui risultati di tale verifica.
5 Il Consiglio federale può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti.
6 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.