1 The partners in higher education and industry involved shall enter into an agreement on intellectual property, tangible property and rights of use.
2 The agreement must be submitted to SERI together with the application. SERI shall approve it in terms of the service agreement.
3 The agreement must regulate the following:
4 The higher education research centres involved are entitled, free of charge and non-exclusively, to use and further develop the results of the project in connection with their research and teaching.
5 The industry partners are entitled, free of charge and non-exclusively, to use and exploit the results of the project in relation to their products and services.
6 The agreement may grant the partners in industry the exclusive right to use and exploit the results. If this is the case, the interests of the partners in higher education must be taken appropriately into consideration and, if necessary, they must be compensated. The successful exploitation of the project results must not be jeopardised by having to pay such compensation.
1 I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.
2 La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.
3 La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:
4 I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.
5 I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.
6 La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L’indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.