420.125 Ordinance of 17 December 2021 on the Promotion of National Activities in the Space Sector (NASO)

420.125 Ordinanza del 17 dicembre 2021 sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS)

Art. 11 Intellectual Property, tangible property and rights of use

1 The partners in higher education and industry involved shall enter into an agreement on intellectual property, tangible property and rights of use.

2 The agreement must be submitted to SERI together with the application. SERI shall approve it in terms of the service agreement.

3 The agreement must regulate the following:

a.
the rights of ownership of the results of the project;
b.
the use and exploitation of the property resulting from the project;
c.
the use and exploitation of any intellectual property brought into the project;
d.
any claims for compensation;
e.
duties of confidentiality and publication rights.

4 The higher education research centres involved are entitled, free of charge and non-exclusively, to use and further develop the results of the project in connection with their research and teaching.

5 The industry partners are entitled, free of charge and non-exclusively, to use and exploit the results of the project in relation to their products and services.

6 The agreement may grant the partners in industry the exclusive right to use and exploit the results. If this is the case, the interests of the partners in higher education must be taken appropriately into consideration and, if necessary, they must be compensated. The successful exploitation of the project results must not be jeopardised by having to pay such compensation.

Art. 11 Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione

1 I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.

2 La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.

3 La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:

a.
i diritti di proprietà sui risultati del progetto;
b.
l’utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto;
c.
l’utilizzazione e la valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale integrata nel progetto;
d.
eventuali diritti a indennità;
e.
gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

4 I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.

5 I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.

6 La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L’indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.