420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 60

1 When submitting grant applications, the research bodies shall provide information on the project’s contribution to sustainable development.

2 In their reports under Article 52 RIPA, the research funding institutions and the Federal Administration, as well as Innosuisse in its activity reports under Article 7 paragraph 1 letter o SIAA, shall explain how they have taken account of the sustainable development of society, the economy and the environment when carrying out their promotion activities in pursuit of federal objectives.53

53 Amended by No I of the O of 15 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6607).

Art. 60

1 Nell’ambito della procedura di domanda gli organi di promozione chiedono informazioni sul contributo dei progetti allo sviluppo sostenibile.

2 Conformemente all’obbligo di rapporto di cui all’articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l’Amministrazione federale, così come Innosuisse nel suo rapporto di gestione secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera o LASPI, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente nell’ambito della loro attività di promozione.52

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6607).

 

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