420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 55 Research infrastructures

1 SERI shall produce, periodically or as necessary, a report for the EAER on the status and development of research infrastructures, particularly of large international research facilities and other internationally coordinated research infrastructures in which Switzerland is involved. It shall take account of:

a.
Switzerland’s duties under international law contracts;
b.
developments in European and non-European research and innovation with regard to the establishing and operations of internationally coordinated research infrastructures;
c.
the development priorities of fields of expertise and disciplines in Switzerland in the field of research and innovation;
d.
the corresponding development priorities of the ETH Domain and the other higher education institutions.

2 When so doing it shall consult the research bodies and federal offices affected and, as necessary, the SSIC, and ensure the necessary scientific expertise.

3 It shall further ensure that in cases that involve a direct connection with particularly costly areas under the Higher Education Act of 30 September 201151 (HEdA), an objective alignment is made between the research and innovation planning under RIPA and the coordination of the higher education sector under HEdA.

4 The EAER shall acknowledge the report.

5 Any requests for funding of research infrastructures shall be made within the framework of periodic ERI dispatches.

50 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).

51 SR 414.20

Art. 55 Infrastrutture di ricerca

1 La SEFRI elabora per il DEFR, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto sullo stato e sullo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e di ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale proposito considera:

a.
gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
b.
gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo riguardo all’istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale;
c.
le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;
d.
le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universitarie.

2 Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati nonché, all’occorrenza, il CSS e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

3 Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente onerosi secondo la legge federale del 30 settembre 201150 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) vi sia un’armonizzazione materiale fra la pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione secondo la LPRI e il coordinamento della politica universitaria secondo la LPSU.

4 Il DEFR prende visione del rapporto.

5 Eventuali proposte di finanziamento delle infrastrutture di ricerca sono presentate nell’ambito dei periodici messaggi ERI.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).

50 RS 414.20

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.