1 SERI may inform research bodies, organisations and businesses based in Switzerland on activities supported by the Confederation relating to international programmes and projects and advise them on the development and submission of applications.
2 It may make contributions to non-commercial institutions and organisations for the purpose of information and advisory activities under Article 29 paragraph 1 letter f RIPA.
3 For the contributions referred to in paragraph 2, an annual maximum limit determined on the basis of available funding shall be specified in the contracts or decisions. This limit shall include payroll, rental and material costs associated with the information and advisory activities as well as any other funding sourced from the public sector or third parties.
4 Funding contributions are allocated for a maximum of four years at a time. Single or multiple extensions of funding covering no more than four years at a time is also possible. Eligibility shall be verified before each extension.
45 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
1 La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.
2 Può concedere sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI.
3 Per i sussidi di cui al capoverso 2 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, la locazione di spazi e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi.
4 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.