420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 43 Renewal of Swiss delegations in the context of international cooperation

1 In the context of international treaties on international cooperation in the field of research and innovation, SERI may decide on the re-election or renewal of Swiss delegations on the committees of international organisations, programmes and cooperation projects.

2 It shall invite other federal departments and research bodies that might be interested in joining delegations because of their field of activity to make suggestions for delegation members and experts.

Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali

1 La SEFRI, nell’ambito dei trattati internazionali di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata a decretare la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti di cooperazione internazionali.

2 Invita altri servizi federali e gli organi di ricerca che, dato il loro settore di attività, hanno interesse a essere rappresentati nelle delegazioni e a formulare proposte su membri della delegazione ed esperti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.