420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 12 Organisation

1 The NCCR management, which is based in the home institution, leads the NCCR both in organisational and in scientific terms.

2 It makes decisions in the context of the NCCR contract (Art. 15) independently. Specifically, it is responsible for:

a.
the coordination of all partner institutions and groups of researchers involved with the NCCR;
b.
the scientific leadership and orientation of the NCCR;
c.
the operational management of the NCCR and the division and controlling of funds.

3 The home institutions shall optimise and strengthen their research structures in the particular research areas of the NCCR. They shall also make appropriate contributions to the financing of the NCCR, specifically for the NCCR management.

Art. 12 Organizzazione

1 La direzione del PRN, con sede presso l’istituzione ospitante, dirige il PRN dal punto di vista organizzativo e scientifico.

2 Prende autonomamente decisioni nell’ambito di un contratto PRN (art. 15). Tra i suoi compiti rientrano segnatamente:

a.
il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN;
b.
la direzione scientifica e l’orientamento generale del PRN;
c.
la gestione operativa del PRN, nonché l’attribuzione e il controllo dei fondi.

3 Le istituzioni ospitanti ottimizzano e rafforzano le proprie strutture di ricerca nei rispettivi settori di ricerca del PRN. Contribuiscono inoltre adeguatamente al finanziamento del PRN, segnatamente della sua direzione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.