1 The Federal Council may conclude international treaties on international collaboration on research and innovation.
2 In the treaties, it may make arrangements for:
3 If the agreements under paragraph 1 affect the tasks of specific research bodies, the Swiss University Conference or the ETH Board, they must be consulted beforehand.
1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:
3 Se i trattati di cui al capoverso 1 interessano i loro compiti, gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere previamente sentiti.
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