420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 31 Conclusion of international treaties by the Federal Council

1 The Federal Council may conclude international treaties on international collaboration on research and innovation.

2 In the treaties, it may make arrangements for:

a.
budgetary control and audits;
b.
personnel security screening;
c.
safeguarding and allocating intellectual property that results from or is required in the context of scientific collaboration;
d.
the federal participation in public or private legal entities;
e.
accession to international organisations;
f.
controlling activities by representatives from third countries and from international organisations in higher education research centres and other private or public research institutions involved in Switzerland.

3 If the agreements under paragraph 1 affect the tasks of specific research bodies, the Swiss University Conference or the ETH Board, they must be consulted beforehand.

Art. 31 Conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.

2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:

a.
il controllo finanziario e gli audit;
b.
i controlli di sicurezza relativi alle persone;
c.
la protezione e l’attribuzione della proprietà intellettuale generata o necessaria nell’ambito della cooperazione scientifica;
d.
la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
e.
l’adesione a organizzazioni internazionali;
f.
le attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni di ricerca private o pubbliche in Svizzera.

3 Se i trattati di cui al capoverso 1 interessano i loro compiti, gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere previamente sentiti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.