420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 28 Goals, tasks and responsibilities

1 The Confederation shall support Swiss international cooperation in research and innovation to better position Switzerland as a location for research and innovation, to promote the Swiss higher education sector and to further business, social and environmental interests.

2 In the context of the overall goals for Switzerland’s international research and innovation policy, it may promote:

a.
Switzerland’s participation in the development and operation of international research facilities and internationally coordinated research infrastructures;
b.
Switzerland’s participation in international programmes and projects promoting research and innovation;
c.
Switzerland’s involvement in international organisations and bodies in the conception, planning, implementation, operation and development of the corresponding promotion activities;
d.
further bilateral and multilateral cooperation and cooperation in research and innovation.

Art. 28 Obiettivi, compiti e competenze

1 La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione nell’interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d’innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell’economia, della società e dell’ambiente.

2 Nell’ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, la Confederazione può promuovere:

a.
la partecipazione della Svizzera alla creazione e all’esercizio di strutture di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale;
b.
la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione;
c.
la partecipazione della Svizzera alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all’esercizio e alla valutazione delle attività di promozione in seno a organizzazioni e organi internazionali;
d.
le altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.