415.0 Federal Act of 17 June 2011 on the Prommotion of Sport and Exercise (Sport Promotion Act, SpoPA)

415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)

Art. 25a Criminal provision

1 Any person who, for his own benefit or for the benefit of a third party, offers, promises or grants an undue advantage to a person who exercises a function at a sports competition at which sports betting is offered in order to falsify the outcome of that sports competition (indirect competition rigging) shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2 Any person who exercises a function at a sports competition at which sports betting is offered and who requests, secures the promise of or accepts, for his own benefit or for the benefit of a third party, an undue advantage in order to falsify the outcome of that sports competition (direct competition rigging) shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

3 In serious cases, the penalty shall be a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty; any custodial sentence shall be combined with a monetary penalty. A serious case arises in particular where the offender:

a.
acts as a member of a group that has been formed for the purpose of the continued conduct of indirect or direct competition rigging;
b.
achieves a large turnover or substantial profit by acting commercially.

Art. 25a Disposizioni penali

1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l’andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l’andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l’autore:

a.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni;
b.
realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.