1 At the request of the Swiss Conference of Rectors of Higher Education Institutions, the Higher Education Council shall determine particularly cost-intensive areas and decide how tasks should be allocated in these areas.
2 When determining particularly cost-intensive areas, expenditure in a given field of study or discipline shall be compared with overall expenditure within the higher education sector. Expenditure for a particularly cost-intensive area must comprise a significant share of overall expenditure within the Swiss higher education sector.
3 If a sponsor is unable to comply with the decisions reached under paragraph 1, then the federal contributions under this Act may be reduced or denied.
1 Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori con costi particolarmente onerosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori.
2 Per definire i settori con costi particolarmente onerosi, le spese di un settore di studio o di una disciplina devono essere messe in relazione con le spese dell’intero settore universitario. Un settore ha costi particolarmente onerosi se le spese a esso relative rappresentano una parte importante delle spese complessive del settore universitario svizzero.
3 Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera alle decisioni di cui al capoverso 1, i sussidi federali concessi secondo la presente legge possono essere ridotti o rifiutati.
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