1 The Higher Education Council shall create the following bodies for the purpose of preparing decisions:
2 These committees may also comprise persons who are not members of the Swiss Conference of Higher Education Institutions.
3 The standing committee comprising representatives of professional organisations shall take a stance on the affairs of the Swiss Conference of Higher Education Institutions under Article 11 paragraph 2 and Article 12 paragraph 3.
4 The standing committees mentioned in Article 15 paragraph 1 letters a and b above may, at their own initiative or on behalf of the Swiss Conference of Higher Education Institutions, take a stance on individual developments affecting national higher education policy and may submit proposals.
5 The Presidium of the Swiss Conference of Higher Education Institutions shall maintain ties with the standing committees mentioned in Article 15 paragraph 1 letters a and b above. It shall periodically organise gatherings with these two committees.
1 Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce:
2 Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3.
4 Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull’evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte.
5 La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.